Elettrosmog Control
Sicurezza aziendale
Nuovi adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08

Sicurezza sul lavoro

Il 1° aprile 2008 è stato approvato il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (G.U. n.101 del 30 aprile 2008) quale “Testo Unico” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che coordina, riordina e riforma tutte le principali norme vigenti (es. legge 626/94).

Il D.Lgs. 81/2008 è entrato in vigore il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali; le disposizioni in tema di valutazione dei rischi e le relative disposizioni sanzionatorie a tutela della sicurezza sul lavoro invece sono applicate dal 1° gennaio 2009.
Con la nuova legge, tutte le aziende devono compilare il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (D.V.R.) secondo le nuove norme, pena la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il D.V.R. per la sicurezza sul lavoro deve contenere tra l’altro:


1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza degli impianti;
4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5. l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del medico competente;
6. l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Il D.V.R., se non adeguato, espone a provvedimenti sanzionatori che, a seconda dei casi, prevedono ammende (1.000-6.400 euro) per irregolarità parziali, l’arresto (3-6 mesi) o la sospensione dell’attività imprenditoriale per l’omissione totale dell’adempimento degli obblighi previsti.
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